Art. 2536 c.c.
Responsabilita' del socio uscente e dei suoi eredi
[1]((Il socio che cessa di far parte della societa' risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si e' verificata.
[2]Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della societa', il socio uscente e' obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.
[3]Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la societa' gli eredi del socio defunto.)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva