Art. 2541 c.c. — Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari
[1]Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:
- 1)sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della societa' cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- 2)sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;
- 3)sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilita' nei loro confronti;
- 4)sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- 5)sulle controversie con la societa' cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- 6)sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.
[2]La assemblea speciale e' convocate dagli amministratori della societa' cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.
[3]Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la societa' cooperativa.
[4]Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresi' il diritto di assistere all'assemblea della societa' cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva