Art. 2545-septies c.c.Gruppo cooperativo paritetico

[1]Il contratto con cui piu' cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare:

  • 1)la durata;
  • 2)la cooperativa o le cooperative cui e' attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;
  • 3)l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;
  • 4)i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto;
  • 5)i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attivita' comune.

[2]La cooperativa puo' recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.

[3]Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'albo delle societa' cooperative.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2545septies · fonte su Normattiva