Art. 2545 sexdecies c.c. — Gestione commissariale
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[1]In caso di ((gravi irregolarita' di funzionamento o fondati indizi di crisi)) delle societa' cooperative, l'autorita' di vigilanza puo' revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della societa' ad un commissario, determinando i poteri e la durata. Ove l'importanza della societa' cooperativa lo richieda, l'autorita' di vigilanza puo' nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.
[2]Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorita' di vigilanza.
[3]Se l'autorita' di vigilanza accerta irregolarita' nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, puo' diffidare la societa' cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti ((di cui al quarto comma)).
[4]((Laddove vengano accertate una o piu' irregolarita' suscettibili di specifico adempimento, l'autorita' di vigilanza, previa diffida, puo' nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2018 al 15 agosto 2020 · versione 291 su Normattiva