Art. 2545-ter c.c.
Riserve indivisibili
[1]Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della societa'.
[2]Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la societa' aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della societa'.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva