Art. 2553 c.c.
Divisione degli utili e delle perdite
Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva