Art. 2555 c.c. — Nozione
L'azienda e' il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
L'azienda e' il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
LOCAZIONE - AFFITTO - IN GENERE Affitto d’azienda - Differenze rispetto alla locazione di immobile - Conseguenze - Esenzione ex art. 10 d.P.r. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Esclusione.
Nell'affitto di azienda, l'immobile che di essa fa parte non è considerato nella sua individualità giuridica, ma come uno degli elementi costitutivi del complesso dei beni, legati tra loro da un vincolo di interdipendenza e complementarietà in ragione del conseguimento di un determinato fine produttivo, cosicché oggetto del contratto è il complesso produttivo unitariamente considerato e, pertanto, non si applica l'esenzione sancita dall'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 per le locazioni di immobili.
Riguarda ancheart. 10 Testo unico IVAart. 2562 Codice civileart. 1571 Codice civile
Precedenti: 657146-01, 596699-01
SOCIETA' - IN GENERE - DIFFERENZE DALLA COMUNIONE - TIPI DI SOCIETA' - INDICAZIONE NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA Azienda ereditaria - Comunione tra tutti i coeredi - Condizioni - Limiti. · SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - COEREDITA' (COMUNIONE EREDITARIA) - IN GENERE In genere.
L'azienda ereditaria è oggetto di comunione tra tutti i coeredi finché questi si limitino a godere in comune l'azienda relitta dal de cuius, mentre quando essa viene esercitata da uno o da alcuni dei coeredi, la comunione incidentale è limitata all'azienda come relitta dal de cuius, con gli elementi, materiali e immateriali, esistenti al momento dell'apertura della successione.
Riguarda ancheart. 713 Codice civileart. 1100 Codice civileart. 2247 Codice civile
Precedenti: 653493-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
Nell'affitto di azienda, l'immobile che di essa fa parte non è considerato nella sua individualità giuridica, ma come uno degli elementi costitutivi del complesso dei beni, legati tra loro da un vincolo di interdipendenza e complementarietà in ragione del conseguimento di un determinato fine produttivo, cosicché oggetto del contratto è il complesso produttivo unitariamente considerato e, pertanto, non si applica l'esenzione sancita dall'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 per le locazioni di immobili.
Rv. 676273-01
L'azienda ereditaria è oggetto di comunione tra tutti i coeredi finché questi si limitino a godere in comune l'azienda relitta dal de cuius, mentre quando essa viene esercitata da uno o da alcuni dei coeredi, la comunione incidentale è limitata all'azienda come relitta dal de cuius, con gli elementi, materiali e immateriali, esistenti al momento dell'apertura della successione.
Rv. 674557-01
Collegamenti
Art. 5
di beni (articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni…
Art. 768-bis — Nozione
… di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce…
Art. 2602 — Nozione e norme applicabili
Con il contratto di consorzio piu' imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Il contratto di cui al precedente comma e' regolato dalle norme seguenti, salve le diverse…
Art. 2 — Cessioni di beni
Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. Costituiscono inoltre cessioni di beni: 1) le vendite con riserva di…
Art. 69
(articolo 58 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 1, comma 64, secondo periodo, legge 28 dicembre 2015, n. 208) 1. Per le plusvalenze derivanti da cessione delle aziende, le disposizioni dell'articolo 95, comma 4, non si applicano…
Art. 22 — Commercio al minuto e attività assimilate
L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e' richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: 1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La disciplina dell'associazione in partecipazione è limitata ad alcuni punti fondamentali, non essendo sembrato opportuno, in una materia che assume nella pratica atteggiamenti multiformi, vincolare eccessivamente la libertà delle parti. I suddetti punti riguardano essenzialmente la situazione delle parti di fronte ai terzi e quella nei loro rapporti interni. Per quanto riguarda la situazione di fronte ai terzi, si è confermato il principio classico della irrilevanza del rapporto di associazione, con la nota formula che solo l'associante acquista diritti e contrae obbligazioni nei loro confronti (art. 2551). Per quanto riguarda i rapporti interni si è affermato che solo all'associante spetta il potere di gestione dell'impresa o dell'affare; ma, tenendo conto di quanto avviene spesso nella realtà, ed è del resto conforme ad equità, si è ammesso che l'associato possa esercitare un controllo continuativo sull'andamento dell'impresa o dell'affare. In tal modo si viene a risolvere una questione assai discussa, col sanzionare implicitamente che la concessione di un potere di controllo, non accompagnato da un potere di gestione, non è sufficiente a caratterizzare un rapporto come società invece che come associazione in partecipazione. A tutela della posizione degli associati si è poi prescritto che questi abbiano in ogni caso diritto al rendiconto finale dell'affare compiuto, ed al rendiconto annuale se la gestione si protrae per oltre un anno (art. 2552). È sembrato anche opportuno regolare, per il caso che il contratto non disponga al riguardo, la misura della partecipazione alle perdite, con lo stabilire, conformemente alla pratica e all'equità, che essa sia conforme alla misura prevista per la partecipazione agli utili, ma col limite massimo del valore dell'apporto dell'associato; questi pertanto non può essere costretto ad ulteriori versamenti, se non vi si è esplicitamente obbligato (art. 2553). La limitazione del rischio, che viene così realizzata, è pienamente conforme allo spirito del contratto e alla normale volontà dei contraenti. Non si può opporre in contrario l'opportunità di una più ampia tutela dei terzi, poichè di fronte a costoro soltanto l'associante assume responsabilità. Non si è creduto, invece, di stabilire alcuna norma relativa alla proprietà dei beni apportati, essendo sembrato opportuno lasciare a questo riguardo la maggiore libertà alle parti, in modo da evitare le questioni cui la poco chiara disposizione del codice di commercio dava luogo. Anche in questo campo la tutela dei terzi può ritenersi sufficientemente realizzata dal diritto comune. Si è infine disposto, accogliendo una norma proposta nei precedenti progetti, che l'associante non possa attribuire ulteriori partecipazioni nella stessa impresa o nello stesso affare senza il consenso dei precedenti associati (art. 2550). In tal modo si è inteso principalmente impedire l'intrusione di terzi in concorrenza con i precedenti associati. Dell'azienda e dei suoi segni distintivi.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1034
Il titolo VIII relativo all'azienda ed ai suoi segni distintivi rappresenta, nei confronti non solo del nostro diritto anteriore, ma delle codificazioni straniere anche più moderne, una novità. Esso è giustificato dalla necessità di dare precisa disciplina legislativa a quell'organizzazione aziendale che costituisce la protezione patrimoniale dell'impresa e che presenta problemi teorici e pratici di fondamentale interesse. Per questa innovazione i tempi erano maturi, perchè negli ultimi lustri per merito della nostra dottrina si è realizzata in questo campo una feconda attività di precisazioni di concetti e di elaborazione critica. Gli studi economici, attraverso le nuove dottrine dell'economia e della tecnica aziendale, hanno d'altra parte preparato il terreno per una più approfondita conoscenza dei fenomeni economici che si ricollegano all'azienda.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1035
Posta nel titolo II la disciplina generale dell'impresa, intesa come organizzazione di lavoro ai fini della produzione e dello scambio di beni o di servizi, l'azienda si definisce qui come l'organizzazione dei beni destinati all'esercizio dell'impresa (art. 2555). In relazione alle direttive generali del nuovo codice, nel senso dell'unificazione tra materia civile e materia commerciale, anche la disciplina dell'azienda si applica di regola tanto alle imprese non soggette a registrazione quanto alle imprese soggette a registrazione, tanto alle imprese agricole quanto alle imprese commerciali. Tuttavia le norme relative alla pubblicità legale dei contratti sull'azienda sono limitate alle imprese soggette a registrazione (art. 2556) e la norma relativa alla responsabilità solidale dell'acquirente per i debiti dell'azienda sulla base dei libri contabili obbligatori è limitata alle imprese commerciali (art. 2560, secondo comma). Nel complesso la disciplina legislativa dell'azienda si presenta particolarmente sobria. Essa mira sopratutto a risolvere i due problemi più vivi che si agitano in relazione alla alienazione: quello del divieto di concorrenza, e quello della sorte dei debiti, dei crediti e dei rapporti contrattuali inerenti all'azienda alienata.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1036
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2555 · fonte su Normattiva