Art. 5
[1]di beni (articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
[2]1. Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. 2. Costituiscono inoltre cessioni di beni:
- a)le vendite con riserva di proprieta';
- b)le locazioni con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti;
- c)i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;
- d)le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attivita' propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a 50 euro e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 56, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 94;
- e)la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalita' estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attivita', con esclusione di quei beni per i quali non e' stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 56;
- f)le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da societa' di ogni tipo e oggetto nonche' le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalita' giuridica. 3. Non sono considerate cessioni di beni:
- a)le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;
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