Art. 2561 c.c. — Usufrutto dell'azienda
[1]L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue.
[2]Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte.
[3]Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell'azienda, si applica l'art. 1015.
[4]La differenza tra le consistenze d'inventario all'inizio e al termine dell'usufrutto e' regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva