Art. 2563 c.c.
Ditta
[1]L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta.
[2]La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto e' disposto dall'art. 2565.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva