Art. 2564 c.c.Modificazione della ditta

[1]Quando la ditta e' uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e puo' creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa e' esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.

[2]Per le imprese commerciali l'obbligo dell'integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2564 · fonte su Normattiva