Art. 22 c.p.i.Unitarieta' dei segni distintivi

E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio ((di un sito usato nell'attivita' economica o altro segno distintivo)) un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identita' o dell'affinita' tra l'attivita' di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e' adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio ((di un sito usato nell'attivita' economica o altro segno distintivo)) di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Testo vigente dal 2 settembre 2010, tuttora in vigore · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art22 · fonte su Normattiva