Art. 2569 c.c.
Diritto di esclusivita'
[1]((Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali e' stato registrato)).
[2]In mancanza di registrazione il marchio e' tutelato a norma dell'art. 2571.
Testo vigente dal 31 dicembre 1992, tuttora in vigore · versione 107 su Normattiva