Art. 257 c.c. — Clausole limitatrici
E' nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
E' nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 1462 — Clausola limitativa della proponibilita' di eccezioni
La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non puo' opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullita', di annullabilita' e di rescissione del contratto. Nei casi in cui la clausola e'…
Art. 124 — Clausole di esonero da responsabilita'
E' nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilita' prevista dal presente titolo.…
Art. 1229 — Clausole di esonero da responsabilita'
E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilita' del debitore per dolo o per colpa grave. E' nullo altresi' qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilita' per i casi in cui il fatto del debitore o dei …
Art. 36 — Nullita' di protezione
Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di: a) escludere o limitare la responsabilita'…
Art. 77 — Limite della parentela
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.…
Art. 33 — Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
… contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Si presumono vessatorie…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
In relazione alla modificazione apportata all'articolo 252, anche nel capoverso dell'art. 256, a proposito del riconoscimento del figlio adulterino mediante testamento, è stato precisato che ai fini della validità del riconoscimento lo scioglimento del matrimonio deve essere già avvenuto al tempo in cui è fatto il testamento.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 141
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art257 · fonte su Normattiva