Art. 258 c.c.
[1]Effetti del riconoscimento.
[2]((Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso)).
[3]L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non puo' contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.
[4]Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.
Testo vigente dal 1 gennaio 2013, tuttora in vigore · versione 256 su Normattiva