Art. 2582 c.c.
Ritiro dell'opera dal commercio
[1]L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo d'indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima.
[2]Questo diritto e' personale e intrasmissibile.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva