Art. 2584 c.c.
Diritto di esclusivita'
[1]Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.
[2]Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva