Art. 2585 c.c.
Oggetto del brevetto
[1]Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purche' essa dia immediati risultati industriali.
[2]In quest'ultimo caso il brevetto e' limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva