Art. 2586 c.c. — Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione
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[1]Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo.
[2]Se il metodo o processo e' diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purche' questo possa formare oggetto di brevetto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 16 aprile 1996 · versione 0 su Normattiva