Art. 2590 c.c.
Invenzione del prestatore di lavoro
[1]Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.
[2]I diritti e gli obblighi delle parti relativi all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva