Art. 2592 c.c.
Modelli di utilita'
[1]Chi, in conformita' della legge, ha ottenuto un brevetto per un'invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti particolare efficacia o comodita' di applicazione o d'impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce.
[2]Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva