Art. 26 c.c.
Coordinamento di attivita' e unificazione di amministrazione
L'autorita' governativa puo' disporre il coordinamento dell'attivita' di piu' fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto e' possibile, la volonta' del fondatore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva