Nel nuovo codice che affronta la disciplina dell'impresa nel suo complesso e si propone la tutela del lavoro in tutte le sue manifestazioni, una regolamentazione della concorrenza sleale non poteva mancare. Il codice segue nelle sue linee generali il sistema della convenzione internazionale che ha dato buona prova, tanto più che le nostre corti hanno ormai ripetutamente precisato nella loro applicazione le forme specifiche ipotizzate dalla norma della convenzione. Il principio generale che condanna gli atti di concorrenza, in quanto non conformi alla correttezza professionale e idonei a danneggiare l'altrui azienda, risulta dall'art. 2598, n. 3, con un implicito riferimento agli usi delle diverse attività professionali. I numeri 1 e 2 dello stesso art. 2598 rappresentano l'esemplificazione delle forme più tipiche di concorrenza sleale, nell'ambito del principio posto dal n. 3. Come casi tipici di concorrenza sleale sono menzionati gli atti di confusione e gli atti di denigrazione. In sede di coordinamento ho preferito prevedere gli atti di imitazione servile non come ipotesi a sè stante - il che poteva indurre a ritenere che essi fossero considerati dalla legge indipendentemente dalla possibilità di confusione con i prodotti del concorrente - e ne ho inclusa la menzione nel n. 1 dell'art. 2598, che per l'appunto prevede le ipotesi di concorrenza sleale per confusione. Ciò, del resto, concorda con l'orientamento nel quale si è ormai consolidata la giurisprudenza, e risponde alla retta interpretazione del concetto di concorrenza, la quale non può aversi se non vi è possibilità di sviamento della clientela altrui. La tutela che, per questo titolo, la legge accorda è indipendente da quella ben più rigorosa, ma anche più circoscritta, che possa derivare dal brevetto, se trattasi di prodotti brevettabili: nel quale ultimo caso la protezione che la legge appresta prescinde dalla possibilità di confusione dei prodotti e si afferma come tutela dei risultati del lavoro. Per il resto la disciplina della concorrenza sleale ha potuto essere sobria, tenute presenti le disposizioni del nuovo codice di procedura civile in materia probatoria e cautelare, che soccorrono ottimamente alle esigenze particolari del processo in tema di concorrenza sleale. In particolare si è affermata la facoltà del magistrato di inibire con sentenza la continuazione dell'attività illecita, e di dettare gli opportuni provvedimenti per eliminarne gli effetti (art. 2599); si è fissato l'obbligo del risarcimento, circoscritto all'ipotesi di attività dolosa o colposa, ma si è affermata la presunzione iuris tantum di colposità; e nell'ipotesi di attività dolosa o colposa si è data al magistrato la facoltà di ordinare la pubblicazione della sentenza (art. 2600). D'indubbia importanza pratica e di particolare significato politico è infine la norma dell'art. 2601, per cui, sviluppando il principio corporativo, si dichiarano legittimate ad agire per concorrenza sleale le associazioni professionali e gli enti che rappresentano legalmente la categoria, nell'ambito della quale l'atto di sleale concorrenza è compiuto. Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1048
Il fenomeno dei raggruppamenti - volontari o obbligatori - di imprese, diretti a conseguire risultati economici mediante un coordinamento della loro attività, ferma restando l'autonomia giuridica delle singole imprese, costituisce uno degli aspetti più salienti della moderna economia. Dai consorzi fondiari, agrari, idrici, l'organizzazione di tipo consortile si è propagata ai settori più dinamici della economia commerciale e industriale. Le numerose leggi speciali sull'argomento hanno però piuttosto isolato che avvicinato le diverse manifestazioni del fenomeno consortile, non permettendo di ricondurre queste diverse manifestazioni a una disciplina unitaria. Anche oggi, se si considerano le multiformi esigenze economiche alle quali cercano di rispondere i raggruppamenti che vanno nella pratica e nelle leggi sotto il nome di consorzi, sarebbe per lo meno prematuro tentarne una completa unificazione legislativa.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1049
Nel vastissimo campo del fenomeno consortile emerge tuttavia una particolare categoria di consorzi, che è venuta ad acquistare una notevole unità di lineamenti sul piano della moderna economia organizzata. Sono i consorzi fra imprenditori esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse, che hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse mediante un'organizzazione comune. Questo tipo di consorzi interessa i punti più delicati e sensibili della produzione e, più in genere, del lavoro nazionale. Sorte spontaneamente nella crisi dell'economia liberale, le intese consortili di questo tipo hanno rappresentato in un certo senso il primo annuncio di tale crisi. Dal momento in cui le cosidette leggi economiche della libera concorrenza non erano più in grado di assicurare automaticamente l'equilibrio del mercato - poichè per effetto del progresso tecnico, per l'ingrandimento delle dimensioni dell'impresa, per la prevalenza delle spese fisse sulle spese variabili nell'organizzazione dell'impresa, le strutture economiche avevano perduto quel minimo di elasticità che era il presupposto per il funzionamento della libera concorrenza in senso classico - era logico che le forze economiche si alleassero tra di loro per provvedere all'equilibrio nella produzione in altro modo. Le intese consortili così sorte sono state contrastate in una prima fase dalla forza di inerzia dei principi liberali ma poi si sono andate gradualmente inserendo nelle strutture più intime dell'economia, man mano che questa passava dal sistema dell'economia liberale al sistema dell'economia controllata. Nel sistema dell'economia corporativa, che è il sistema di economia controllata più organico a servizio degli interessi della Nazione, il fenomeno delle intese consortili di questo tipo era pertanto logicamente chiamato ad inquadrarsi nell'ordine corporativo. Da ciò si è sviluppata la più recente legislazione speciale sui consorzi, rivolta non più a combatterli, ma a disciplinarli e in certi casi a promuoverli (legge 16 giugno 1932, n. 834, sui consorzi obbligatori; R. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 1296, convertito nella legge 22 aprile 1937, n. 961, sui consorzi volontari; leggi speciali varie sui consorzi agricoli).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1050