Art. 2609 c.c.
Recesso ed esclusione
[1]Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.
[2]Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del consorzio, ancorche' dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva