Art. 2611 c.c.
Cause di scioglimento
Il contratto di consorzio si scioglie:
- 1)per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- 2)per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilita' di conseguirlo;
- 3)per volonta' unanime dei consorziati;
- 4)per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'art. 2606, se sussiste una giusta causa;
- 5)per provvedimento dell'autorita' governativa, nei casi ammessi dalla legge;
- 6)per le altre cause previste nel contratto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva