Art. 2613 c.c.
Rappresentanza in giudizio
I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza e' attribuita ad altre persone.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva