Art. 2615-ter c.c.
Societa' consortili
[1]((Le societa' previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602.
[2]In tal caso l'atto costitutivo puo' stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro)).
Testo vigente dal 22 giugno 1976, tuttora in vigore · versione 54 su Normattiva