Art. 2616 c.c.
Costituzione
[1]Con provvedimento dell'autorita' governativa, sentite le corporazioni interessate, puo' essere disposta, anche per zone determinate, la costituzione di consorzi obbligatori fra esercenti lo stesso ramo o rami similari di attivita' economica, qualora la costituzione stessa risponda alle esigenze dell'organizzazione della produzione.
[2]Nello stesso modo, ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, possono essere trasformati in obbligatori i consorzi costituiti volontariamente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva