Art. 2620 c.c.Estensione delle norme di controllo alle societa'

[1]Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle societa' che si costituiscono per raggiungere gli scopi indicati nell'art. 2602.

[2]L'autorita' governativa puo' sempre disporre lo scioglimento della societa', quando la costituzione di questa non abbia avuto l'approvazione prevista nell'art. 2618.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2620 · fonte su Normattiva