Art. 2620 c.c. — Estensione delle norme di controllo alle societa'
[1]Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle societa' che si costituiscono per raggiungere gli scopi indicati nell'art. 2602.
[2]L'autorita' governativa puo' sempre disporre lo scioglimento della societa', quando la costituzione di questa non abbia avuto l'approvazione prevista nell'art. 2618.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva