Art. 2619 c.c. — Controllo sull'attivita' del consorzio
[1]L'attivita' dei consorzi e' sottoposta alla vigilanza dell'autorita' governativa.
[2]Quando l'attivita' del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui e' stato costituito, l'autorita' governativa puo' sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo ovvero, nei casi piu' gravi, puo' disporre lo scioglimento del consorzio stesso.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva