Art. 2621-bis c.c.Fatti di lieve entita'

[1]Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entita', tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa' e delle modalita' o degli effetti della condotta.

[2]Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano societa' che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della societa', dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Testo vigente dal 14 giugno 2015, tuttora in vigore · versione 271 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2621bis · fonte su Normattiva