Art. 83 (Codice penale militare di guerra) — Omesso rapporto
[1]Il militare, che, avendo notizia di alcuno dei reati preveduti dai capi precedenti e per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o della reclusione militare non inferiore nel massimo a cinque anni, o una pena piu' grave, non ne fa immediatamente rapporto ai superiori, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
[2]Se il colpevole e' un ufficiale, si applica la reclusione militare da due a quattro anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva