Art. 83 (Codice penale militare di guerra)Omesso rapporto

[1]Il militare, che, avendo notizia di alcuno dei reati preveduti dai capi precedenti e per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o della reclusione militare non inferiore nel massimo a cinque anni, o una pena piu' grave, non ne fa immediatamente rapporto ai superiori, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

[2]Se il colpevole e' un ufficiale, si applica la reclusione militare da due a quattro anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art83 · fonte su Normattiva