Art. 2629 c.c.
Operazioni in pregiudizio dei creditori
[1]Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra societa' o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
[2]Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Testo vigente dal 16 aprile 2002, tuttora in vigore · versione 169 su Normattiva