Art. 2631 c.c. — Omessa convocazione dell'assemblea
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[1]L'amministratore, che, avendo in una determinata operazione per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della societa', non si astiene dal partecipare alla deliberazione del consiglio relativa all'operazione stessa, e' punito con la multa da lire duemila a ventimila.
[2]Se dalla deliberazione e' derivato un pregiudizio alla societa', si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre anni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 16 aprile 2002 · versione 0 su Normattiva