Art. 2632 c.c.
Formazione fittizia del capitale
Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della societa' nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva