Art. 2635-ter c.c.
Pene accessorie
La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia gia' stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.
Testo vigente dal 14 aprile 2017, tuttora in vigore · versione 286 su Normattiva