Art. 2649 c.c.
Cessione dei beni ai creditori
[1]Deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perche' questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato.
[2]Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione e' stata trascritta.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva