Art. 2651 c.c.
Trascrizione di sentenze
Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione o acquistato per usucapione ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva