Art. 2657 c.c.
Titolo per la trascrizione
[1]La trascrizione non si puo' eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
[2]Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva