Art. 2668-bis c.c. — Durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale
[1]((La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non e' rinnovata prima che scada detto termine.
[2]Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria.
[3]In luogo del titolo si puo' presentare la nota precedente.
[4]Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'articolo 2664.
[5]Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalita', la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi)).
Testo vigente dal 4 luglio 2009, tuttora in vigore · versione 217 su Normattiva