Art. 2850 c.c. — Formalita' per la rinnovazione
[1]Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente iscrizione, in cui si dichiari che s'intende rinnovare l'iscrizione originaria.
[2]In luogo del titolo si puo' presentare la nota precedente.
[3]Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'art. 2840.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva