Art. 2850 c.c.Formalita' per la rinnovazione

[1]Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente iscrizione, in cui si dichiari che s'intende rinnovare l'iscrizione originaria.

[2]In luogo del titolo si puo' presentare la nota precedente.

[3]Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'art. 2840.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2850 · fonte su Normattiva