Art. 2670 c.c.
Spese della trascrizione
[1]Le spese della trascrizione devono essere anticipate da chi la domanda, salvo il diritto al rimborso verso l'interessato.
[2]Se piu' sono gli interessati, ciascuno di essi deve rimborsare la persona che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa corrispondente alla quota per cui e' interessato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva