Art. 2674-bis c.c.
Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione
[1]((Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilita' di un atto o sulla iscrivibilita' di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalita' con riserva.
[2]La parte a favore della quale e' stata eseguita la formalita' con riserva deve proporre reclamo all'autorita' giudiziaria)).
Testo vigente dal 2 settembre 1985, tuttora in vigore · versione 76 su Normattiva