Art. 2676 c.c. — Diversita' tra registri, copie e certificati
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Nel caso di diversita' tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale cio' che risulta dai registri, ferma la responsabilita' del conservatore per ogni danno proveniente dalle inesattezze delle copie o dei certificati.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 febbraio 1983 · versione 0 su Normattiva