Art. 268 c.c.
Provvedimenti in pendenza del giudizio
Quando e' impugnato il riconoscimento, il giudice puo' dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva