Art. 2681 c.c. — Divieto di rimozione dei registri
I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall'ufficio del conservatore, fuorche' per ordine di una corte d'appello, qualora ne sia riconosciuta la necessita', e mediante le cautele determinate dalla stessa corte.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva