Art. 2677 c.c. — Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione
((Il conservatore non puo' ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorche' nelle ore, determinate dalla legge, nelle quali l'ufficio e' aperto al pubblico)).
Testo vigente dal 2 settembre 1985, tuttora in vigore · versione 76 su Normattiva