Art. 2682 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 GENNAIO 1983, N. 22
Testo vigente dal 20 febbraio 1983, tuttora in vigore · versione 69 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 GENNAIO 1983, N. 22
Testo vigente dal 20 febbraio 1983, tuttora in vigore · versione 69 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Quanto alle spese della trascrizione, l'art. 2670 si limita a generalizzare con lievi modificazioni formali la disposizione dell'art. 1947 del codice del 1865. Infine il principio della obbligatorietà della trascrizione per alcune categorie di persone è espressamente sancito dall'art. 2671, che si coordina alla legge fiscale attraverso un esplicito richiamo.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1093
La disciplina della trascrizione immobiliare si completa con il gruppo di norme che disciplinano la tenuta dei registri immobiliari e la responsabilità dei conservatori, e che costituiscono la materia del capo secondo. Per quanto la materia regolata in questo capo abbia riguardo non solo alla trascrizione, ma anche all'iscrizione delle ipoteche, mi è sembrato opportuno collocarla in questa sede, facendo gli opportuni richiami alla pubblicità ipotecaria. Le norme di questo capo riproducono, con qualche lieve ritocco di forma, le corrispondenti disposizioni del codice del 1865 e non hanno quindi bisogno di alcuna particolare illustrazione, dato anche che si tratta di norme a contenuto prevalentemente regolamentare. Voglio solo ricordare che alla tradizionale denominazione di conservatori delle ipoteche ho sostituito l'altra di conservatori dei registri immobiliari, indubbiamente più idonea a qualificare la funzione di questi pubblici ufficiali. DELLA TRASCRIZIONE RELATIVA ALLE NAVI, AGLI AEROMOBILI E AGLI AUTOVEICOLI.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1094
Ho già esposto le ragioni per cui è apparso necessario regolare organicamente in questa sede la pubblicità della nave, dell'aeromobile e dell'autoveicolo, per lo meno per quanto riguarda gli effetti sostanziali della pubblicità. Naturalmente mi sono limitato alle norme comuni alle tre categorie di beni mobili registrati, lasciando al codice della navigazione e alla legge speciale sugli autoveicoli il compito di disciplinare non solo le forme della pubblicità, ma anche la trascrizione di quegli atti per i quali essa è richiesta o a fini puramente amministrativi o a fini del tutto diversi da quelli normali della trascrizione. Così non si parla in questa sede della pubblicità del contratto di costruzione della nave o dell'aeromobile (articoli 238 e 853 cod. navigazione), la cui mancanza ha solo l'effetto di far ritenere che la costruzione avviene per conto del costruttore; non si parla neppure della pubblicità della società di armamento (articoli 279, 283 e 284 cod. nav.) e della dichiarazione di armatore o di esercente (articoli 271, 272, 875, cod. nav.), la quale o ha esclusivamente finalità amministrative o produce conseguenze tutte particolari di diritto sostanziale. È chiaro che il sistema di pubblicità dei beni mobili iscritti in pubblici registri non può essere integralmente ricostruito in tutti i suoi aspetti se non si tiene conto di quelli, sia pure secondari, che sono regolati fuori del codice civile, e la cui disciplina è fatta espressamente salva dall'art. 2694. Si deve inoltre notare che la disciplina della pubblicità mobiliare ha molti punti di contatto con quella della pubblicità immobiliare, sia per quanto riguarda gli atti soggetti a trascrizione, sia per quanto riguarda gli effetti di essa. Mi limiterò quindi a rilevare solo i caratteri differenziali.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2682 · fonte su Normattiva
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1095