Art. 2688 c.c.
Continuita' delle trascrizioni
[1]Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto e' soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non e' stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.
[2]Quando l'atto anteriore di acquisto e' stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva