Art. 2694 c.c.
Richiamo di altre leggi
Sono salve le disposizioni del codice della navigazione e delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva